Art. 3. L i m i t i 1. Nel sistema sanitario regionale della Toscana la terapia elettroconvulsivante (TEC) puo' essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatria interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, esaurienti informazioni, oltre che sui vantaggi attesi, in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi e alle loro modalita' di applicazione. L'assenso del paziente deve essere scritto e allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione. Nei casi in cui esista una limitazione della capacita' del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, su istanza del medico curante si applica la vigente normativa civilistica sulla capacita' di agire delle persone. 2. Di norma nel sistema sanitario regionale della Toscana non si ricorre all'utilizzo della TEC sui minori, sugli anziani oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e sulle donne in stato di gravidanza, se non in caso di eccezionale e comprovata necessita' medica, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti del paziente nel caso dei minori, ovvero dal paziente stesso negli altri casi e secondo le modalita' indicate al comma 1, sempre e comunque salvaguardando la tutela della vita, della salute e della piena dignita' del paziente. 3. Nel sistema sanitario regionale della Toscana non si utilizzano la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia. 4. Apposite linee guida sull'utilizzo della TEC e sulle procedure relative al consenso e all'autorizzazione sono adottate dalla giunta regionale, su conforme indicazione della Comunita' scientifica toscana e acquisito il parere della commissione regionale di bioetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.