Art. 3.
                            L i m i t i
    1.  Nel  sistema  sanitario  regionale  della  Toscana la terapia
elettroconvulsivante  (TEC)  puo'  essere  praticata  solo  quando il
paziente   esprime   un   consenso  libero,  consapevole,  attuale  e
manifesto.   A  tal  fine  occorre  che  lo  psichiatria  interessato
fornisca,   sia   oralmente   che   in   forma   scritta,  esaurienti
informazioni,  oltre  che sui vantaggi attesi, in ordine agli effetti
collaterali  eventuali,  ai  possibili trattamenti alternativi e alle
loro  modalita'  di  applicazione. L'assenso del paziente deve essere
scritto  e  allegato  alla  cartella  clinica  e  va ripetuto ad ogni
applicazione.  Nei casi in cui esista una limitazione della capacita'
del  paziente  nel  comprendere  l'informazione  e  nell'esprimere il
consenso,  su  istanza  del  medico  curante  si  applica  la vigente
normativa civilistica sulla capacita' di agire delle persone.
    2.  Di norma nel sistema sanitario regionale della Toscana non si
ricorre  all'utilizzo  della  TEC  sui minori, sugli anziani oltre il
sessantacinquesimo anno di eta' e sulle donne in stato di gravidanza,
se  non  in  caso  di  eccezionale e comprovata necessita' medica, su
espressa   richiesta  e  autorizzazione  dei  familiari  diretti  del
paziente  nel caso dei minori, ovvero dal paziente stesso negli altri
casi  e  secondo  le modalita' indicate al comma 1, sempre e comunque
salvaguardando  la  tutela  della  vita,  della  salute e della piena
dignita' del paziente.
    3.   Nel   sistema  sanitario  regionale  della  Toscana  non  si
utilizzano  la  lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili
interventi di psicochirurgia.
    4. Apposite linee guida sull'utilizzo della TEC e sulle procedure
relative  al consenso e all'autorizzazione sono adottate dalla giunta
regionale,   su  conforme  indicazione  della  Comunita'  scientifica
toscana   e  acquisito  il  parere  della  commissione  regionale  di
bioetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.