Art. 4. Monitoraggio, sorveglianza e valutazione 1. Considerata la non univocita' dei dati di letteratura e le discordanze che caratterizzano il dibattito sulla TEC nella comunita' scientifica, al fine di evitare usi impropri, e' attivata una attenta sorveglianza per monitorare e valutare indicazioni, frequenza, procedure ed esiti delle applicazioni. Pertanto gli interventi di terapia elettroconvulsivante devono essere corredati da dati analitici che permettano di avviare rigorosi studi clinici, assicurando che i pazienti sottoposti alla TEC siano successivamente sottoposti a verifiche e controlli sanitari. E' demandato all'assessorato al diritto alla salute promuovere ed organizzare questa attivita' di monitoraggio e valutazione; degli esiti sara' data periodica comunicazione alla commissione consiliare competente. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 ottobre 2002 PASSALEVA Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000. La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 2002.