Art. 4.
              Monitoraggio, sorveglianza e valutazione
    1.  Considerata  la  non  univocita' dei dati di letteratura e le
discordanze che caratterizzano il dibattito sulla TEC nella comunita'
scientifica, al fine di evitare usi impropri, e' attivata una attenta
sorveglianza   per  monitorare  e  valutare  indicazioni,  frequenza,
procedure  ed  esiti  delle  applicazioni. Pertanto gli interventi di
terapia   elettroconvulsivante   devono   essere  corredati  da  dati
analitici   che   permettano   di  avviare  rigorosi  studi  clinici,
assicurando  che i pazienti sottoposti alla TEC siano successivamente
sottoposti a verifiche e controlli sanitari.
    E' demandato all'assessorato al diritto alla salute promuovere ed
organizzare  questa  attivita'  di  monitoraggio e valutazione; degli
esiti  sara' data periodica comunicazione alla commissione consiliare
competente.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 28 ottobre 2002
                              PASSALEVA
    Designato  con  decreto  del Presidente della giunta regionale n.
132 del 22 maggio 2000.
    La  presente  legge  e'  stata  approvata dal consiglio regionale
nella seduta del 22 ottobre 2002.