Art. 2.
                     Inserimento dell'art. 3-bis
    1. Dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
    "Art.  3-bis  (Condizioni  di  parita'  tra  i  sessi).  -  1. In
attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la
Valle  d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza
tra  i sessi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni
elettorali.
    2.  Ogni  lista di candidati all'elezione del consiglio regionale
deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi".