Art. 2. Inserimento dell'art. 3-bis 1. Dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Condizioni di parita' tra i sessi). - 1. In attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. 2. Ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi".