Art. 4.
                   Inserimento dell'art. 3-quater
    1.  Dopo l'art. 3-ter, inserito dalla presente legge, e' inserito
il seguente:
    "Art.   3-quater   (Messaggi  auto  gestiti).  -  1.  I  messaggi
autogestiti  dei  soggetti politici, previsti dalla vigente normativa
sulle   campagne   elettorali,  devono  evidenziare  la  presenza  di
candidati di entrambi i sessi.
    2.  Il  Co.Re.Com.  verifica  l'osservanza di quanto previsto dal
presente  articolo nell'ambito dell'attivita' di vigilanza in materia
di campagna elettorale regionale".