Art. 7.
                      Modificazioni all'art. 9
    1.  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'art. 9 e' sostituita dalla
seguente:
      "a)  verifica  che le liste siano state presentate nei termini,
che  siano  corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano
un  numero  di  candidati non inferiore al numero minimo prescritto e
che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce
al  limite  prescritto  quelle  contenenti  un  numero  di  candidati
superiore  al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi;
dichiara  non  valide  le  liste  che non corrispondano alle predette
condizioni;".
    2.  La  lettera  e)  del  comma 1 dell'art. 9 e' sostituita dalla
seguente:
      "e)  cancella  dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto  o  che  non  compiano il ventunesimo anno di eta' il giorno
delle  elezioni,  di  quelli  per i quali non sia stato presentato il
certificato  di  iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Regione  e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della
residenza  nel  territorio  regionale  per un periodo ininterrotto di
almeno un anno;".