Art. 3.
Modificazioni  all'Art.  4  del  decreto  del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1. All'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale
25 settembre   2000,   n.  24-42/Leg.,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      A) nel  comma 2 le parole: ",ivi incluso" sono sostituite dalla
seguente: "e";
      B)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto di
quanto  previsto  dalle leggi di settore, i piani pluriennali possono
prevedere un fondo di riserva da destinare:
        a) al  finanziamento  di eventuali superi di spesa e di altre
spese  impreviste,  comunque  necessarie  per  la realizzazione degli
interventi  individuati  nel  piano  o  avviati  nell'ambito di piani
precedenti;
        b) al  finanziamento  di  interventi  urgenti, straordinari o
imprevedibili non individuati nei piani pluriennali, ove la normativa
vigente  consenta  l'effettuazione  di  tali  interventi prescindendo
dalla programmazione di settore;
        c) al  finanziamento degli oneri di progettazione preliminare
relativa agli interventi inseriti o da inserire nei piani;
        d) al   finanziamento   degli   oneri  per  la  progettazione
definitiva relativa ad interventi previsti nell'area di inseribilita'
dei piani;
        e) al  pagamento di spese accessorie alla realizzazione degli
interventi,  ivi  incluse  quelle relative all'affidamento di compiti
preparatori, strumentali, esecutivi e di attivita' di studio;
        f) al pagamento dei residui perenti.";
      C) il comma 5 e' abrogato.