Art. 3. Modificazioni all'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. All'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: A) nel comma 2 le parole: ",ivi incluso" sono sostituite dalla seguente: "e"; B) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, i piani pluriennali possono prevedere un fondo di riserva da destinare: a) al finanziamento di eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste, comunque necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani precedenti; b) al finanziamento di interventi urgenti, straordinari o imprevedibili non individuati nei piani pluriennali, ove la normativa vigente consenta l'effettuazione di tali interventi prescindendo dalla programmazione di settore; c) al finanziamento degli oneri di progettazione preliminare relativa agli interventi inseriti o da inserire nei piani; d) al finanziamento degli oneri per la progettazione definitiva relativa ad interventi previsti nell'area di inseribilita' dei piani; e) al pagamento di spese accessorie alla realizzazione degli interventi, ivi incluse quelle relative all'affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attivita' di studio; f) al pagamento dei residui perenti."; C) il comma 5 e' abrogato.