Art. 4.
Modificazioni  all'Art.  7  del  decreto  del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1. Nell'art.7 del decreto del presidente della giunta provinciale
25 settembre  2000,  n.  24-42/Leg.,  al  comma  1  sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a) la   lettera   d)   e'   sostituita   dalla   seguente:  "d)
l'individuazione   degli   interventi   da  realizzare  nell'area  di
priorita'  e nell'eventuale area di inseribilita', con la distinzione
di  quelli di diretta competenza della provincia da quelli agevolati.
Oltre  agli  investimenti  pubblici  significativi, che devono essere
comunque  specificati,  possono  essere  indicati  altri investimenti
pubblici   ritenuti   necessari   per   garantire  la  programmazione
coordinata  e  unitaria degli investimenti nel settore. Questi ultimi
investimenti possono essere raggruppati per tipologie omogenee;".
      b) nella  lettera  e)  le parole: ", della localizzazione" sono
soppresse.
      c) la   lettera   f)   e'   sostituita   dalla   seguente:  "f)
l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
realizzazione  di  ciascun intervento, incluse quelle per le spese di
progettazione   esecutiva,  specificando  l'importo  a  carico  della
provincia  e quello a carico di altri soggetti nel caso di interventi
inseriti  nell'area  di priorita' deve essere indicata anche la spesa
per  la progettazione definitiva, salvo che non sia finanziata con il
fondo di riserva;".