Art. 4. Modificazioni all'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. Nell'art.7 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) l'individuazione degli interventi da realizzare nell'area di priorita' e nell'eventuale area di inseribilita', con la distinzione di quelli di diretta competenza della provincia da quelli agevolati. Oltre agli investimenti pubblici significativi, che devono essere comunque specificati, possono essere indicati altri investimenti pubblici ritenuti necessari per garantire la programmazione coordinata e unitaria degli investimenti nel settore. Questi ultimi investimenti possono essere raggruppati per tipologie omogenee;". b) nella lettera e) le parole: ", della localizzazione" sono soppresse. c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, incluse quelle per le spese di progettazione esecutiva, specificando l'importo a carico della provincia e quello a carico di altri soggetti nel caso di interventi inseriti nell'area di priorita' deve essere indicata anche la spesa per la progettazione definitiva, salvo che non sia finanziata con il fondo di riserva;".