Art. 5. Modificazioni all'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. All'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000. n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) ferma restando la spesa complessiva del piano pluriennale o del progetto, i costi dei singoli interventi o di ciascuna tipologia di intervento presentino variazioni in misura non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito con deliberazione dalla giunta provinciale. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi degli interventi o delle tipologie di intervento deve essere coperta con risorse disponibili sul fondo di riserva o con risparmi gia' verificatisi su altri interventi o tipologie di intervento previsti nei piani pluriennali e nei progetti; b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o tipologia di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa sui singoli anni.". 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e' aggiunto il seguente: "2-bis Nei casi previsti dal comma 2 deve essere comunque mantenuta la compatibilita' finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2."