Art. 5.
Modificazioni  all'Art.  9  del  decreto  del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1. All'Art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale
25 settembre   2000.   n.   24-42/Leg.  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) nel  comma  2,  le  lettere  a)  e  b) sono sostituite dalle
seguenti:   "a)   ferma  restando  la  spesa  complessiva  del  piano
pluriennale  o  del  progetto,  i  costi  dei singoli interventi o di
ciascuna  tipologia di intervento presentino variazioni in misura non
superiore   al   25  per  cento  o  al  minor  limite  stabilito  con
deliberazione   dalla  giunta  provinciale.  La  spesa  derivante  da
variazioni in aumento dei costi degli interventi o delle tipologie di
intervento  deve  essere coperta con risorse disponibili sul fondo di
riserva  o  con  risparmi  gia'  verificatisi  su  altri interventi o
tipologie   di  intervento  previsti  nei  piani  pluriennali  e  nei
progetti;
      b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o
tipologia  di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa
sui singoli anni.".
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 9 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  25 settembre  2000, n. 24-42/Leg. e' aggiunto il
seguente:  "2-bis  Nei casi previsti dal comma 2 deve essere comunque
mantenuta  la  compatibilita'  finanziaria  delle previsioni di spesa
relative  a  ciascun  anno  con  le  risorse  disponibili per ciascun
esercizio  finanziario  del  bilancio  provinciale,  tenuto conto dei
limiti  per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'articolo
4, comma 2."