Art. 6. Modificazioni all'Art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. La rubrica dell'Art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e' sostituita dalla seguente: "Programmi annuali per le spese di gestione delle attivita' e di realizzazione delle iniziative". 2. All'Art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: A) nel comma 1 le parole: "per la spesa corrente" sono sostituite dalle seguenti: "per le spese di gestione delle attivita' e di realizzazione delle iniziative"; B) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) dopo le parole: "delle attivita'" sono aggiunte le seguenti: "o delle iniziative"; b) nella lettera c) dopo le parole: "le attivita'" sono aggiunte le seguenti: "o le iniziative". c) nella lettera d) dopo le parole: "delle attivita'", sono aggiunte le seguenti: "o delle imziative"; d) nella lettera e) dopo le parole: "delle attivita'" sono aggiunte le seguenti: "o delle iniziative"; e) nella lettera f) dopo le parole: "delle attivita'" sono aggiunte le seguenti: "o delle iniziative". 3. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e' aggiunto il seguente: "4-bis. Si puo' prescindere dall'aggiornamento qualora, ferma restando la spesa complessiva del programma, i costi delle singole attivita' o iniziative o di ciascuna tipologia presentino variazioni in misura non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito con deliberazione dalla giunta provinciale. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi deve essere coperta con le risorse accantonate disponibili o con risparmi gia' verificatisi su attivita' o iniziative previste nel programma. In questo caso deve comunque essere mantenuta la compatibilita' finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e)".