Art. 6.
Modificazioni  all'Art.  10  del  decreto del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1.  La  rubrica  dell'Art.  10  del  decreto del presidente della
giunta  provinciale  25 settembre  2000,  n. 24-42/Leg. e' sostituita
dalla  seguente:  "Programmi  annuali  per le spese di gestione delle
attivita' e di realizzazione delle iniziative".
    2.   All'Art.   10   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  25 settembre  2000,  n.  24-42/Leg.,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
      A) nel  comma  1  le  parole:  "per  la  spesa  corrente"  sono
sostituite  dalle seguenti: "per le spese di gestione delle attivita'
e di realizzazione delle iniziative";
      B) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) nella  lettera  a)  dopo le parole: "delle attivita'" sono
aggiunte le seguenti: "o delle iniziative";
        b) nella  lettera  c)  dopo  le  parole:  "le attivita'" sono
aggiunte le seguenti: "o le iniziative".
        c) nella  lettera  d) dopo le parole: "delle attivita'", sono
aggiunte le seguenti: "o delle imziative";
        d) nella  lettera  e)  dopo le parole: "delle attivita'" sono
aggiunte le seguenti: "o delle iniziative";
        e) nella  lettera  f)  dopo le parole: "delle attivita'" sono
aggiunte le seguenti: "o delle iniziative".
    3.  Dopo il comma 4 dell'Art. 10 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  25 settembre  2000, n. 24-42/Leg. e' aggiunto il
seguente:
    "4-bis.  Si  puo'  prescindere  dall'aggiornamento qualora, ferma
restando  la  spesa  complessiva del programma, i costi delle singole
attivita'  o iniziative o di ciascuna tipologia presentino variazioni
in  misura  non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito
con  deliberazione  dalla  giunta  provinciale. La spesa derivante da
variazioni  in  aumento  dei costi deve essere coperta con le risorse
accantonate disponibili o con risparmi gia' verificatisi su attivita'
o  iniziative  previste  nel  programma. In questo caso deve comunque
essere  mantenuta  la  compatibilita' finanziaria delle previsioni di
spesa  relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun
esercizio  finanziario  del  bilancio  provinciale,  tenuto conto dei
limiti di spesa stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e)".