Art. 7.
Modificazioni  all'Art.  11  del  decreto del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1.   Nell'Art.   11  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale   25 settembre   2000,  n.  24-42/Leg.,  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente:
      "4.  Il  programma  di  gestione  indica,  per  gli  interventi
identificati  in  modo  specifico,  i costi, i tempi, le modalita' di
attuazione  e  almeno  un  indicatore  fisico  e,  per gli interventi
individuati  per  tipologia,  il costo e, qualora rappresentativo, un
indicatore  fisico.  L'individuazione  della  tipologia  puo'  essere
omessa   qualora  le  indicazioni  contenute  nel  documento  tecnico
allegato  al  bilancio  e  nei  budget  assegnati  ai dirigenti siano
ritenuti   sufficienti   per   l'espletamento   dell'attivita'  o  la
realizzazione degli interventi.".
    2.   Nell'Art.   11  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  25 settembre  2000,  n.  24-42/Leg.,  al  comma  6  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella   lettera   b)   le   parole:   "negli   strumenti  di
programmazione  settoriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel
programma medesimo";
      b) dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente: "c-bis al
finanziamento  di  programmi  di  spesa  relativi  all'affidamento di
compiti   preparatori,  strumentali,  esecutivi  e  di  attivita'  di
studio.".
    3.   Nell'art.11   del   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale  25 settembre  2000,  n.  24-42/Leg., al comma 7, dopo le
parole: "ai commi 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".