Art. 7. Modificazioni all'Art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. Nell'Art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il programma di gestione indica, per gli interventi identificati in modo specifico, i costi, i tempi, le modalita' di attuazione e almeno un indicatore fisico e, per gli interventi individuati per tipologia, il costo e, qualora rappresentativo, un indicatore fisico. L'individuazione della tipologia puo' essere omessa qualora le indicazioni contenute nel documento tecnico allegato al bilancio e nei budget assegnati ai dirigenti siano ritenuti sufficienti per l'espletamento dell'attivita' o la realizzazione degli interventi.". 2. Nell'Art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) le parole: "negli strumenti di programmazione settoriale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma medesimo"; b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis al finanziamento di programmi di spesa relativi all'affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attivita' di studio.". 3. Nell'art.11 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., al comma 7, dopo le parole: "ai commi 2" sono aggiunte le seguenti: ", primo periodo,".