Art. 8. Modificazioni all'Art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. 1. All'Art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "agli articoli 3, 5 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 5. 10 e 11". b) nel comma 3 dopo le parole: "dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/leg." sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter". c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La giunta provinciale provvede ad adeguare il programma di gestione, limitatamente alla sezione di cui al comma 1 dell'Art. 11, secondo i tempi e le modalita' stabiliti con propria deliberazione. 3-ter Si puo' prescindere dall'adeguamento qualora: a) ferma restando la spesa complessiva prevista dal programma di gestione per ciascun capitolo-articolo, siano disposte variazioni, in misura non superiore al 25% del costo complessivo del singolo intervento o di ciascuna tipologia di intervento, tra interventi o tipologie di interventi riferiti allo stesso capitolo-articolo. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi deve essere coperta con risorse disponibili sugli accantonamenti, con risparmi gia' verificatisi su altri interventi previsti nel programma di gestione e/o con ulteriori risorse disponibili sullo stesso capitolo-articolo; b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o tipologia di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa sui singoli anni. 3-quater Nei casi previsti dal comma 3-ter deve essere comunque mantenuta la compatibilita' finanziaria delle previsioni di spesa relative a ciascun anno con le risorse disponibili per ciascun esercizio finanziario del bilancio provinciale, tenuto conto dei limiti per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'Art. 11, comma 5.".