Art. 8.
Modificazioni  all'Art.  12  del  decreto del presidente della giunta
            provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

    1.   All'Art.   12   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  25 settembre  2000,  n.  24-42/Leg.  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a) nel  comma  1  le  parole:  "agli  articoli  3, 5 e 10" sono
sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 5. 10 e 11".
      b) nel  comma  3  dopo  le  parole: "dal decreto del presidente
della  giunta  provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/leg." sono aggiunte
le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter".
      c) dopo  il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La giunta
provinciale   provvede   ad   adeguare   il  programma  di  gestione,
limitatamente  alla sezione di cui al comma 1 dell'Art. 11, secondo i
tempi e le modalita' stabiliti con propria deliberazione.
    3-ter Si puo' prescindere dall'adeguamento qualora:
      a) ferma  restando  la spesa complessiva prevista dal programma
di gestione per ciascun capitolo-articolo, siano disposte variazioni,
in  misura  non  superiore  al  25% del costo complessivo del singolo
intervento  o  di  ciascuna tipologia di intervento, tra interventi o
tipologie  di  interventi  riferiti allo stesso capitolo-articolo. La
spesa  derivante  da  variazioni  in  aumento  dei  costi deve essere
coperta  con  risorse  disponibili sugli accantonamenti, con risparmi
gia'  verificatisi  su  altri  interventi  previsti  nel programma di
gestione   e/o   con   ulteriori  risorse  disponibili  sullo  stesso
capitolo-articolo;
      b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento o
tipologia  di intervento, sia modificata la ripartizione della stessa
sui singoli anni.
    3-quater  Nei  casi previsti dal comma 3-ter deve essere comunque
mantenuta  la  compatibilita'  finanziaria  delle previsioni di spesa
relative  a  ciascun  anno  con  le  risorse  disponibili per ciascun
esercizio  finanziario  del  bilancio  provinciale,  tenuto conto dei
limiti  per l'utilizzo delle risorse stabiliti ai sensi dell'Art. 11,
comma 5.".