Art. 2.
Composizione,  nomina  e durata in carica del comitato provinciale di
           valutazione del sistema scolastico e formativo

    1.  Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico
e formativo, di seguito denominato comitato, e' nominato dalla giunta
provinciale e dura in carica cinque anni.
    2.  Il  comitato e' composto da un minimo di cinque ad un massimo
di  sette membri scelti tra esperti nelle materie di competenza dello
stesso.  La  composizione effettiva del comitato e' determinata dalla
giunta  provinciale  con il provvedimento di nomina, tenendo comunque
presente che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, com-ma 3,
della  legge  provinciale  n. 29 del 1990, per almeno due terzi della
composizione  del comitato fissata con il provvedimento di nomina, la
scelta   degli   esperti  deve  essere  rivolta  a  soggetti  esterni
all'amministrazione provinciale.
    3.  Per  la  ricostituzione del comitato, alla scadenza della sua
durata   in   carica,   si  applicano  le  disposizioni  della  legge
provinciale  12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli
organi amministrativi).