Art. 2. Composizione, nomina e durata in carica del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo 1. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, di seguito denominato comitato, e' nominato dalla giunta provinciale e dura in carica cinque anni. 2. Il comitato e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti tra esperti nelle materie di competenza dello stesso. La composizione effettiva del comitato e' determinata dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina, tenendo comunque presente che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, com-ma 3, della legge provinciale n. 29 del 1990, per almeno due terzi della composizione del comitato fissata con il provvedimento di nomina, la scelta degli esperti deve essere rivolta a soggetti esterni all'amministrazione provinciale. 3. Per la ricostituzione del comitato, alla scadenza della sua durata in carica, si applicano le disposizioni della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).