Art. 5.
         Funzionamento del comitato e programma di attivita'

    1.  Il  comitato si riunisce ogni qualvolta sia richiesto ai fini
dell'espletamento   dei  propri  compiti.  Il  comitato  e'  comunque
convocato  almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma
annuale  di  attivita'  di  cui  al  comma 2 e, a fine mandato, della
relazione consuntiva sull'attivita' svolta.
    2.  Il  comitato  approva  per  ciascun  anno  di  riferimento un
programma    di    attivita';   lo   schema   di   programma,   prima
dell'approvazione,  e'  inviato  alla  giunta  provinciale tramite il
dipartimento  competente in materia di istruzione, per la verifica in
ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  indirizzi e le priorita'
individuate dalla giunta provinciale ai sensi del comma 3.
    3.  Per la predisposizione da parte del comitato del programma di
attivita'  di  cui  al  comma  2  la giunta provinciale definisce gli
indirizzi generali e le priorita', con riferimento anche a piu' anni,
degli  ambiti  e  delle tematiche delle quali il comitato tiene conto
nell'attivita'  di  valutazione,  anche in conformita' agli obiettivi
indicati   nel   programma   di  gestione  relativi  al  dipartimento
competente  in  materia di istruzione, nonche' le modalita' operative
di  massima  al fine dell'effettuazione delle ricerche secondo quanto
stabilito dall'Art. 6.
    4.  Nel  caso  in  cui la giunta provinciale richieda al comitato
l'esame  e  l'approfondimento di argomenti non previsti nel programma
annuale  di  attivita',  il  presidente  dispone  la convocazione del
comitato   entro   cinque  giorni  dalla  richiesta  e  ne  organizza
l'attivita'  in modo tale da corrispondere alle esigenze della giunta
stessa.
    5.  Il  comitato trasmette alla giunta provinciale, anche al fine
dell'esame  dei risultati, tutti i documenti, relazioni, valutazioni,
ricerche e rapporti costituenti l'esito della propria attivita'.
    6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  4, comma 3, per la
nomina delle sezioni, il comitato delibera a maggioranza semplice dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.