Art. 5. Funzionamento del comitato e programma di attivita' 1. Il comitato si riunisce ogni qualvolta sia richiesto ai fini dell'espletamento dei propri compiti. Il comitato e' comunque convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 2 e, a fine mandato, della relazione consuntiva sull'attivita' svolta. 2. Il comitato approva per ciascun anno di riferimento un programma di attivita'; lo schema di programma, prima dell'approvazione, e' inviato alla giunta provinciale tramite il dipartimento competente in materia di istruzione, per la verifica in ordine alla sua compatibilita' con gli indirizzi e le priorita' individuate dalla giunta provinciale ai sensi del comma 3. 3. Per la predisposizione da parte del comitato del programma di attivita' di cui al comma 2 la giunta provinciale definisce gli indirizzi generali e le priorita', con riferimento anche a piu' anni, degli ambiti e delle tematiche delle quali il comitato tiene conto nell'attivita' di valutazione, anche in conformita' agli obiettivi indicati nel programma di gestione relativi al dipartimento competente in materia di istruzione, nonche' le modalita' operative di massima al fine dell'effettuazione delle ricerche secondo quanto stabilito dall'Art. 6. 4. Nel caso in cui la giunta provinciale richieda al comitato l'esame e l'approfondimento di argomenti non previsti nel programma annuale di attivita', il presidente dispone la convocazione del comitato entro cinque giorni dalla richiesta e ne organizza l'attivita' in modo tale da corrispondere alle esigenze della giunta stessa. 5. Il comitato trasmette alla giunta provinciale, anche al fine dell'esame dei risultati, tutti i documenti, relazioni, valutazioni, ricerche e rapporti costituenti l'esito della propria attivita'. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, per la nomina delle sezioni, il comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.