Art. 6.
                  Modalita' operative del comitato

    1.  La  provincia assicura al comitato le risorse organizzative e
strumentali  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  compiti  ad  esso
affidati   dalla   legge  provinciale  n.  29  del  1990  e  mette  a
disposizione  del  comitato  medesimo  almeno un'unita' di personale,
scelta  tra  i dipendenti assegnati al servizio competente in materia
di  istruzione  e  assistenza  scolastica, con il compito di svolgere
anche funzioni di segreteria.
    2.  Al  fine dello svolgimento delle proprie attivita' di ricerca
il  comitato  si avvale di norma del supporto tecnico e professionale
in  dotazione dell'istituto provinciale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento  educativi  (IPRASE);  a  tal  fine  il  presidente del
comitato  di  valutazione  e  il  direttore dell'IPRASE concordano le
modalita'  operative  per  l'espletamento  delle attivita' oggetto di
avvalimento,  in  tempi utili all'adozione del programma di attivita'
di entrambi i soggetti.
    3.  Per  la  realizzazione  del proprio programma di attivita' il
comitato  di  valutazione  si  avvale  altresi'  dell'apporto, per il
tramite  del  dipartimento competente in materia di istruzione, delle
strutture  della  provincia  competenti in materia di istruzione e di
formazione professionale, di statistica nonche' delle altre strutture
provinciali   che   esercitano   funzioni  attinenti  ai  compiti  ed
all'attivita' del comitato stesso.
    4.  Qualora  il comitato di valutazione rappresenti la necessita'
di svolgere ricerche, ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a
soggetti esterni alla Provincia, anche sulla base di quanto stabilito
all'Art.  5,  comma  3,  il  comitato  medesimo  presenta al servizio
competente  in  materia  di  istruzione  e  assistenza scolastica una
motivata proposta ai fini del relativo finanziamento.