Art. 6. Modalita' operative del comitato 1. La provincia assicura al comitato le risorse organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale n. 29 del 1990 e mette a disposizione del comitato medesimo almeno un'unita' di personale, scelta tra i dipendenti assegnati al servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica, con il compito di svolgere anche funzioni di segreteria. 2. Al fine dello svolgimento delle proprie attivita' di ricerca il comitato si avvale di norma del supporto tecnico e professionale in dotazione dell'istituto provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IPRASE); a tal fine il presidente del comitato di valutazione e il direttore dell'IPRASE concordano le modalita' operative per l'espletamento delle attivita' oggetto di avvalimento, in tempi utili all'adozione del programma di attivita' di entrambi i soggetti. 3. Per la realizzazione del proprio programma di attivita' il comitato di valutazione si avvale altresi' dell'apporto, per il tramite del dipartimento competente in materia di istruzione, delle strutture della provincia competenti in materia di istruzione e di formazione professionale, di statistica nonche' delle altre strutture provinciali che esercitano funzioni attinenti ai compiti ed all'attivita' del comitato stesso. 4. Qualora il comitato di valutazione rappresenti la necessita' di svolgere ricerche, ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a soggetti esterni alla Provincia, anche sulla base di quanto stabilito all'Art. 5, comma 3, il comitato medesimo presenta al servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica una motivata proposta ai fini del relativo finanziamento.