Art. 2. All'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e s.m., viene aggiunta la seguente scheda: "60. Agenzia provinciale per l'istruzione. - 1. Provvede alla trattazione degli altari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale docente e dirigente della scuola a carattere statale, collaborando con le istituzioni scolastiche per la relativa gestione. A tal fine cura le procedure per l'espletamento dei concorsi e delle assunzioni del personale; provvede alla gestione degli organici curando le procedure relative alla mobilita', alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni del personale docente, nonche' a quelle per il conferimento, la revoca e la mobilita' degli incarichi ai dirigenti scolastici; provvede al calcolo, alla liquidazione ed alla corresponsione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del medesimo personale, curando altresi' tutti gli adempimenti connessi alla cessazione dal servizio, agli aspetti previdenziali e pensionistici. 2. Esercita le competenze relative alla contrattazione decentrata, non attribuite alle istituzioni scolastiche e non riservata all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale. 3. Cura gli adempimenti concernenti la gestione degli esami di Stato, ferma la competenza del servizio istruzione e assistenza scolastica in relazione alla definizione delle disposizioni per lo svolgimento degli stessi. 4. Svolge attivita' di consulenza giuridico-legale e cura la gestione del contenzioso e degli aspetti disciplinari; vigila sugli organi collegiali. 5. Collabora con il servizio istruzione e assistenza scolastica nelle attivita' a questo attribuite, in particolare a supporto della giunta provinciale per le attivita' di governo della scuola, per la programma-zione scolastica, nonche' per la gestione degli assistenti educatori; collabora con l'Iprase per le competenze ad esso attribuite, in particolare in materia di formazione iniziale; fornisce supporto al comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo e all'Iprase per la verifica dei livelli di efficacia dell'attivita' formativa e per l'osservanza degli standard programmati ai fini dello sviluppo dell'offerta formativa sul territorio; collabora con il servizio addestramento e formazione professionale per le attivita' di collegamento e di passaggio fra il sistema di istruzione e quello di formazione professionale, nonche' in tema di assolvimento dell'obbligo scolastico; collabora con il servizio per il personale per la determinazione degli organici del personale ATA e per la relativa gestione. 6. Esercita, nelle materie di cui alla presente scheda, la vigilanza e il controllo sulle istituzioni scolastiche; fornisce altresi', nelle medesime materie, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, elaborando proposte per il miglioramento della qualita' del servizio scolastico".