Art. 5. Le disposizioni. di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, hanno efficacia a seguito dell'adozione di apposito provvedimento da parte della giunta provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 7 agosto 2002 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002, registro n. 1, foglio n. 14