Art. 5.

    Le  disposizioni.  di  cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente
regolamento,  hanno  efficacia  a  seguito  dell'adozione di apposito
provvedimento da parte della giunta provinciale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Trento, 7 agosto 2002
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 9 ottobre 2002, registro n. 1,
foglio n. 14