(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 1 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54; Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 "Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori", ed in particolare l'Art. 17, comma 1; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1935 di data 9 agosto 2002, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, concernente "Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori", cosi' come modificata dalla deliberazione n. 2078 di data 30 agosto 2002, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), di seguito denominata legge, in materia di: a) standard minimi di qualita' per la qualificazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale provinciale; b) linee guida del disciplinare di cui alla lettera b) dell'Art. 17 della legge; c) caratteristiche della cartellonistica definite ai sensi dell'Art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).