Art. 11. Collocazione della cartellonistica 1. La posizione dove sara' collocato ciascun cartello deve essere evidenziata sulla carta tecnica della P.A.T., scala 1:10.000; per ciascuno sara' inoltre indicata l'esatta progressiva chilometrica e ettometrica supportata dalla descrizione della relativa particella fondiaria. 2. Per ciascun lotto di segnali da posizionare sul territorio provinciale il soggetto richiedente dovra' ottenere il nulla osta dalle strutture provinciali competenti. 3. La segnaletica gia' in essere e concernente la valorizzazione dei prodotti e dei territori di cui all'Art. 15 della legge, potra' coesistere fino a naturale decadimento dalla stessa, qualora gia' oggetto di autorizzazione in conformita' alle norme vigenti. 4. La segnaletica priva di autorizzazione e rimossa d'ufficio da parte della servizio provinciale competente con spese a carico dell'azienda inadempiente.