(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 30 luglio 2002)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                   Prima pubblicazione della legge
    1.  La presente legge disciplina il referendum previsto dall'art.
47, comma 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sulle
leggi provinciali di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
    2.  Quando  il consiglio provinciale abbia approvato una legge ai
sensi  dell'art.  47,  commi  2  e  3,  dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige, il presidente della provincia provvede alla sua
immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, senza
numero d'ordine e senza formula di promulgazione.
    3.  Il  testo della legge e' preceduto dall'avvertimento che essa
e'  sottoposta  a  referendum  popolare,  qualora  entro  tre mesi ne
facciano richiesta:
      a) sette  consiglieri  provinciali  o  un  cinquantesimo  degli
elettori   aventi  diritto  al  voto  per  l'elezione  del  consiglio
provinciale,   nel  caso  in  cui  l'approvazione  sia  avvenuta  con
la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio provinciale;
      b) un  quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del  consiglio  provinciale,  nel  caso  in  cui  l'approvazione  sia
avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio
provinciale.