Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Sono a carico del bilancio provinciale:
        a)  il  rimborso  delle  spese  ai promotori di referendum ai
sensi dell'art. 9;
      b) i   compensi   ai   componenti   della   commissione  per  i
procedimenti referendari;
      c) le  spese  per  lo svolgimento delle operazioni attinenti ai
referendum, ivi incluso il rimborso delle spese sostenute dai comuni,
secondo modalita' da stabilirsi dalla giunta provinciale.
    2.  Alla liquidazione delle spese indicate al comma 1 provvede la
ripartizione   servizi   centrali  sulla  base  della  documentazione
riscontrata  dal  segretario  generale  del consiglio provinciale per
quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a) e b).
    3.  Nello  stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
2002 e' istituito il seguente capitolo:
      Cap.  11002 - Spese connesse con i referendum popolari previsti
dall'art.  47,  comma  5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige  (decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modifiche), con stanziamento "per memoria".
    4.  Nell'elenco  delle spese per le quali e' concessa la facolta'
di  prelevamento  dal fondo di riserva per spese obbligatorie. di cui
all'allegato n. 1 al bilancio, e' inserito il capitolo 11002.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 17 luglio 2002
                             DURNWALDER