Art. 2.
                       Richiesta di referendum
    1.  La  richiesta  di  referendum  va  presentata  all'ufficio di
Presidenza   del  consiglio  provinciale,  che  provvede  a  redigere
apposito   verbale   di   deposito.   La   richiesta  deve  contenere
l'indicazione della legge provinciale, la data della sua approvazione
da   parte   del   consiglio   provinciale   nonche'  la  data  della
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2.  Se  la richiesta e' effettuata da consiglieri provinciali, le
sottoscrizioni   dei  richiedenti  sono  autenticate  dal  segretario
generale  del  consiglio  provinciale  o  da  un  funzionario da esso
incaricato.
    3.  La  richiesta  di  referendum  da  parte  degli  elettori  va
presentata  da  almeno  30  promotori.  Nella richiesta sono indicati
nome,  cognome e domicilio dei singoli promotori nonche' la persona a
cui  vanno  inviate  le comunicazioni previste dal procedimento. Alla
richiesta  sono  allegati  i certificati comprovanti l'iscrizione dei
promotori  nelle  liste  elettorali  di  un comune della provincia di
Bolzano.