Art. 3.
                   Raccolta e deposito delle firme
    1.  Per  la  raccolta  delle firme devono essere utilizzati fogli
numerati progressivamente e contenenti gli estremi della richiesta di
referendum.  Essi  devono essere vidimati dal segretario generale del
consiglio provinciale o da funzionario da lui incaricato e restituiti
ai promotori entro tre giorni dalla presentazione.
    2. L'elettore appone la propria firma in calce alla dichiarazione
della  richiesta di referendum, indicando accanto alla stessa il nome
e  cognome, il luogo e la data di nascita nonche' il comune nelle cui
liste elettorali e' iscritto.
    3. La firma va autenticata da una delle seguenti persone previste
dall'art.   14  della  legge  21 marzo  1990,  n.  53,  e  successive
modifiche:  notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle
cancellerie  delle  Corti di appello e dei tribunali, segretari delle
procure   della   Repubblica,  presidenti  delle  province,  sindaci,
assessori  comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e
provinciali,    presidenti    e    vice   presidenti   dei   consigli
circoscrizionali,  segretari  comunali  e  provinciali  e  funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono inoltre
competenti  ad  eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i
consiglieri  provinciali  e i consiglieri comunali che comunichino la
propria   disponibilita',   rispettivamente,   al   presidente  della
provincia  e  al  sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione
della  data  in  cui  e'  effettuata e puo' essere unica per tutte le
firme  contenute  in  ciascun  foglio. In tal caso essa deve indicare
anche il numero di firme contenute nel foglio.
    4.  Raggiunto  il  numero minimo di firme necessarie, i promotori
provvedono  al  deposito  delle stesse presso l'ufficio di presidenza
del consiglio provinciale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione
della legge.