Art. 4.
             Commissione per i procedimenti referendari
    1.  Presso  il  consiglio provinciale e' istituita la commissione
per i procedimenti referendari, composta da:
      a) un magistrato del Tribunale di Bolzano;
      b) un  magistrato  della  sezione  di controllo della Corte dei
conti avente sede a Bolzano;
      c) un   magistrato   della  sezione  autonoma  di  Bolzano  del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
    2. Il presidente del consiglio provinciale individua i componenti
della commissione per i procedimenti referendari, sorteggiando da tre
terne di nomi, designati rispettivamente dal presidente del Tribunale
di Bolzano, dal presidente della sezione di controllo della Corte dei
conti  avente  sede a Bolzano e dal presidente della Sezione autonoma
di  Bolzano  del  Tribunale regionale di giustizia amministrativa, un
componente effettivo e un supplente e convoca la prima riunione.
    3.  Funge  da  segretario  il  segretario  generale del consiglio
provinciale o una persona da lui delegata.
    4.  La  commissione  per  i  procedimenti  referendari elegge nel
proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo
sostituto.  Essa  delibera  alla  presenza  di  tutti  i componenti e
a maggioranza di voti.
    5.  Ai  membri  della  commissione per i procedimenti referendari
spetta  l'indennita'  prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991,
n.  6,  per i componenti, esterni all'amministrazione provinciale, di
commissioni con funzione di rilevanza esterna.