Art. 4. Commissione per i procedimenti referendari 1. Presso il consiglio provinciale e' istituita la commissione per i procedimenti referendari, composta da: a) un magistrato del Tribunale di Bolzano; b) un magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano; c) un magistrato della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa. 2. Il presidente del consiglio provinciale individua i componenti della commissione per i procedimenti referendari, sorteggiando da tre terne di nomi, designati rispettivamente dal presidente del Tribunale di Bolzano, dal presidente della sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano e dal presidente della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, un componente effettivo e un supplente e convoca la prima riunione. 3. Funge da segretario il segretario generale del consiglio provinciale o una persona da lui delegata. 4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti. 5. Ai membri della commissione per i procedimenti referendari spetta l'indennita' prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per i componenti, esterni all'amministrazione provinciale, di commissioni con funzione di rilevanza esterna.