Art. 5.
                       Esame di procedibilita'
    1.  La  commissione  per  i  procedimenti referendari verifica la
regolarita'  delle  firme  raccolte,  anche sommando le firme di piu'
iniziative  referendarie  riguardanti la stessa legge, e decide sulla
procedibilita'  del referendum entro trenta giorni dal deposito delle
firme  oppure  da  quando  ne  abbiano  fatto  richiesta almeno sette
consiglieri  provinciali.  Per  l'esatta determinazione del numero di
elettori  necessari  si  prendono  come riferimento i dati risultanti
dalle  liste  elettorali  a  seguito  dell'ultima  revisione dinamica
semestrale  effettuata  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.
    2. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge non
e'  stata  avanzata  richiesta  di  referendum  o se questa sia stata
dichiarata   improcedibile   dalla  commissione  per  i  procedimenti
referendari,    il   Presidente   della   provincia   provvede   alla
promulgazione della legge.