Art. 6. Indizione del referendum e adempimenti organizzativi 1. Ricevuta la comunicazione di procedibilita' della richiesta di referendum, il Presidente della provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica entro i successivi tre mesi. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e dello stesso e' data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei comuni, almeno trenta giorni prima della data di convocazione degli elettori. 3. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge concernente ..., approvata dal consiglio provinciale il ... e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. ... del ...". 4. Al punto 2 dell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la seconda lineetta e' inserita la seguente: "svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie.".