Art. 6.
        Indizione del referendum e adempimenti organizzativi
    1. Ricevuta la comunicazione di procedibilita' della richiesta di
referendum,  il  Presidente  della  provincia  indice  il referendum,
fissando  la  data  per  lo  svolgimento dello stesso in una domenica
entro i successivi tre mesi.
    2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  e  dello  stesso  e' data notizia mediante
manifesti  da  affiggersi,  a  cura  dei comuni, almeno trenta giorni
prima della data di convocazione degli elettori.
    3.  Il  quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula
seguente:  "Approvate il testo della legge concernente ..., approvata
dal   consiglio  provinciale  il  ...  e  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione n. ... del ...".
    4.  Al punto 2 dell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile
1992,  n.  10,  e  successive  modifiche, dopo la seconda lineetta e'
inserita la seguente:
      "svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie.".