Art. 7. Disciplina della votazione 1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano per le elezioni del consiglio provinciale. 2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la stesura delle schede referendarie e le operazioni di voto e di scrutinio sono regolati dalla normativa applicabile per l'elezione del consiglio provinciale.