Art. 7.
                     Disciplina della votazione
    1.  Hanno  diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano
per le elezioni del consiglio provinciale.
    2.   La   tenuta  e  la  revisione  delle  liste  elettorali,  la
ripartizione  dei  comuni  in  sezioni  elettorali,  la stesura delle
schede  referendarie  e  le  operazioni  di  voto e di scrutinio sono
regolati  dalla  normativa  applicabile  per l'elezione del consiglio
provinciale.