Art. 8.
                     Proclamazione dei risultati
    1.  Sulla  base  dei  verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli
uffici  elettorali  di  sezione della provincia, la commissione per i
procedimenti  referendari  accerta il numero degli elettori che hanno
votato. Essa proclama l'esito del referendum previa verifica dei voti
validi  favorevoli  e  di  quelli contrari nonche' previo riesame dei
voti  contestati,  attestando se tra tutti i voti validi prevalgono i
voti favorevoli oppure quelli contrari all'approvazione della legge.
    2.   Qualora  risulti  che  la  legge  provinciale  sottoposta  a
referendum   abbia   riportato   un maggior  numero  di  voti  validi
favorevoli,   il   Presidente   della   provincia  procede  alla  sua
promulgazione.
    3.  Nel  caso  in cui il risultato del referendum sia sfavorevole
all'approvazione   della   legge  provinciale,  il  Presidente  della
provincia   cura   la  pubblicazione  del  risultato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    4.  Il  Presidente  della provincia, qualora risulti che la legge
provinciale  sottoposta a referendum e' stata approvata, procede alla
promulgazione della legge con la formula seguente:
    "Il Consiglio provinciale ha approvato;
    Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;
    Il   Presidente   della  Provincia  promulga  la  seguente  legge
provinciale:
    (Testo della legge)".