Art. 9.
                        Rimborso delle spese
    1.  Se  viene  accertata  la  procedibilita'  della  richiesta di
referendum,  ai promotori spetta, su richiesta e a titolo di rimborso
spese,  una  somma  di  euro  0,50  per  ogni  firma  valida  fino al
raggiungimento   del   numero   necessario  per  la  validita'  della
richiesta.  Nella  relativa  domanda,  da  presentarsi all'ufficio di
presidenza  del  consiglio  provinciale,  va  indicato  il  nome  del
delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.
    2.  Nel caso di piu' iniziative referendarie su una stessa legge,
l'importo  massimo  calcolato  ed  erogabile  ai  sensi del comma 1 a
titolo  di  rimborso  spese  viene  erogato  in  favore delle singole
iniziative  in  rapporto  all'incidenza  del  numero  di firme valide
raccolte  e  depositate  da  ciascuna  di esse sul totale delle firme
valide depositate.