Art. 4.
                   Del personale e della struttura
    1.  Per  il funzionamento della commissione e della struttura del
presidente,  l'ufficio  di presidenza provvede con personale di ruolo
del  consiglio regionale. L'ufficio di presidenza provvede, altresi',
all'assegnazione  di  locali, attrezzature e quanto altro necessario,
facendo  gravare  la  relativa  spesa  sui  fondi  gia'  iscritti nel
bilancio del consiglio per l'anno in corso.