Art. 4. Del personale e della struttura 1. Per il funzionamento della commissione e della struttura del presidente, l'ufficio di presidenza provvede con personale di ruolo del consiglio regionale. L'ufficio di presidenza provvede, altresi', all'assegnazione di locali, attrezzature e quanto altro necessario, facendo gravare la relativa spesa sui fondi gia' iscritti nel bilancio del consiglio per l'anno in corso.