Art. 9. Finalita' e requisiti 1. La procedura selettiva pubblica per la copertura di posizioni della qualifica unica dirigenziale e' finalizzata a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonche' le attitudini e le potenzialita' possedute dai candidati. 2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 4 lett. b), c), d), e), f) e dei seguenti requisiti specifici: a) cittadinanza italiana; b) laurea; c) 5 anni di esperienza in amministrazioni pubbliche nelle categorie cui si accede con laurea oppure in enti, aziende pubbliche o private in qualifica immediatamente inferiore alla dirigenza o apicale dell'area non dirigenziale. 3. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani. 4. Nel rispetto della percentuale prevista dall'Art. 2, comma 2, lettera a) possono essere bandite procedure selettive rivolte ai dipendenti dell'Ente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classificati in categoria D da almeno due anni, in possesso di tutti i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo. 5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio possono prevedere il possesso di ulteriori requisiti.