Art. 9.
                        Finalita' e requisiti

    1.  La procedura selettiva pubblica per la copertura di posizioni
della  qualifica  unica  dirigenziale  e'  finalizzata a verificare e
valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e
manageriali,  nonche'  le attitudini e le potenzialita' possedute dai
candidati.
    2.  Possono  accedere  agli  organici  regionali  nella qualifica
dirigenziale  coloro  che  sono in possesso dei requisiti generali di
cui  al  precedente  art.  4  lett. b), c), d), e), f) e dei seguenti
requisiti specifici:
      a) cittadinanza italiana;
      b) laurea;
      c) 5  anni  di  esperienza  in  amministrazioni pubbliche nelle
categorie  cui si accede con laurea oppure in enti, aziende pubbliche
o  private  in  qualifica  immediatamente  inferiore alla dirigenza o
apicale dell'area non dirigenziale.
    3. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie
disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.
    4.  Nel rispetto della percentuale prevista dall'Art. 2, comma 2,
lettera  a)  possono  essere  bandite  procedure selettive rivolte ai
dipendenti   dell'Ente  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  classificati  in  categoria  D da almeno due anni, in
possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  al  comma 2 del presente
articolo.
    5.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
possono prevedere il possesso di ulteriori requisiti.