Art. 2. Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 19 dicembre 2002 ERRANI