Art. 2.
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  dell'Art.  31,  comma  2 dello statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
    2.  I  procedimenti  di  autorizzazione che risultano in corso al
momento  di  entrata  in  vigore  della  presente legge sono conclusi
secondo le disposizioni previgenti.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 19 dicembre 2002
                               ERRANI