Art. 3.
               Disciplina delle aree a parco naturale

    1.  Ai  sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n.
86/1983,  introdotto  dall'Art.  1,  comma  5,  della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 11, il consiglio regionale provvede, con propria
deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.
    2.  Dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione   Lombardia  della  deliberazione  di  cui  al  comma  1,  le
disposizioni   in   essa  contenute  sostituiscono,  per  gli  ambiti
territoriali  inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge
regionale  16 marzo  1991,  n. 7 (Piano territoriale di coordinamento
del   parco  del  Monte  Barro).  Fino  a  tale  data  continuano  ad
applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della
legge  regionale  n. 7/1991, nonche' le misure di salvaguardia di cui
all'art.  6,  comma  3,  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394 (legge
quadro sulle aree protette).