Art. 3. Disciplina delle aree a parco naturale 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983, introdotto dall'Art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale. 2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro). Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della legge regionale n. 7/1991, nonche' le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).