Art. 10.
     Commissione regionale consultiva per il settore fieristico

    1.  Presso  la  giunta  regionale  e'  costituita  la commissione
regionale  consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto
del   direttore   generale  competente  per  materia  e  composta  da
rappresentanti  della  medesima  direzione,  delle autonomie locali e
funzionali,   degli   organismi   associativi   delle  manifestazioni
fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in
materia   fieristica,   nonche'  da  rappresentanti  delle  direzioni
generali interessate per materia.
    2.   La   composizione   della   commissione,   le  modalita'  di
designazione   dei   suoi  componenti  e  di  funzionamento,  nonche'
l'entita'  degli  eventuali  compensi  spettanti  ai  componenti sono
stabiliti con deliberazione della giunta regionale.
    3. La commissione deve esprimere parere consultivo in merito:
      a)    al    monitoraggio   del   corretto   svolgimento   delle
manifestazioni   al  fine  di  favorirne  lo  sviluppo,  comprese  le
modalita'  di  raccolta  e  certificazione della veridicita' dei dati
ufficiali delle manifestazioni;
      b) allo  studio  di  iniziative  destinate  alla  promozione  e
all'internazionalizzazione delle manifestazioni, e delle imprese;
      c) alla stesura del regolamento di cui all'art. 13.