Art. 12.
                          S a n z i o n i
    1.   Salvo   che   il   fatto   costituisca  reato,  in  caso  di
organizzazione  o  svolgimento  di manifestazioni fieristiche che non
corrispondano  alla  normativa  regionale vigente in materia di fiere
ovvero  in  caso  di  svolgimento  di  manifestazioni fieristiche con
modalita'  diverse  da  quelle  comunicate,  l'autorita' competente a
ricevere  la  comunicazione  dello  svolgimento  della manifestazione
dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un
massimo  di  cinquanta  euro per ciascun metro quadrato di superficie
netta,   nonche'   la  revoca  della  qualifica  e  l'esclusione  dal
calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo
compreso da due a cinque anni.
    2.  In  caso  di  mancata  o tardiva comunicazione da parte degli
organizzatori  della manifestazione fieristica l'autorita' competente
dispone una sanzione amministrativa pecuniaria fino a ventimila euro,
nel  caso  di  recidiva la sanzione e' aumentata a centomila euro. La
Regione   dispone   inoltre  l'esclusione  della  manifestazione  dal
calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo
compreso da due a cinque anni.
    3.  Salvo  che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della
qualifica  di  "fiera  internazionale",  "fiera  nazionale"  o "fiera
regionale",  l'amministrazione  competente  per  l'attribuzione della
qualifica   dispone   nei   confronti   dei   soggetti   responsabili
l'applicazione  di  una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma  compresa  tra  il  10  e  il  30 per cento del fatturato della
manifestazione,    nonche'   l'esclusione   dei   medesimi   soggetti
dall'inserimento  nel  calendario  regionale  e dal riconoscimento di
qualifica nei due anni successivi.
    4.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi sulla correttezza e
veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti e'
disposta   nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari a una somma compresa tra l'1 e il 10
per cento del fatturato della manifestazione.
    5.  L'accertamento delle violazioni e' delegato ai comuni nel cui
territorio si svolge la manifestazione fieristica.
    6.  Per  l'applicazione  delle relative sanzioni e la riscossione
delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge
regionale  5 dicembre  1983,  n.  90 (norme di attuazione della legge
24 novembre  1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e
successive integrazioni e modificazioni.