Art. 13. Regolamento di attuazione 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di intese tra le regioni, la giunta regionale provvede con apposito regolamento a stabilire: a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche; b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonche' quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; c) i termini e le modalita' di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale; d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa Regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro; e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui all'art. 9.