Art. 13.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, anche sulla base di intese tra le regioni, la giunta regionale
provvede con apposito regolamento a stabilire:
      a) i  requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma
della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
      b) i  requisiti  minimi  dei  quartieri  fieristici,  anche  in
relazione  alla  qualifica delle manifestazioni che possono ospitare,
nonche'  quelli  delle  altre sedi espositive temporaneamente adibite
allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
      c) i   termini   e   le   modalita'   di   presentazione  delle
comunicazioni   concernenti   lo   svolgimento  delle  manifestazioni
fieristiche   e   i   criteri  atti  ad  evitare  che  manifestazioni
fieristiche  di  rilevanza  internazionale si svolgano, anche solo in
parte,  in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale;
      d) i  criteri  atti  ad  evitare che manifestazioni fieristiche
internazionali,  nazionali  e  regionali,  con  merceologie  uguali o
affini,  si  svolgano nell'ambito della stessa Regione, anche solo in
parte in concomitanza tra loro;
      e) la  disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di
cui all'art. 9.