Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
    1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione
della  qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche  e  di  formazione del calendario fieristico regionale, e
l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata
in  vigore della presente legge e del relativo regolamento attuativo,
si  applica  la  previgente disciplina di cui alla legge regionale 29
aprile  1980,  n.  45  (Disciplina  e promozione delle manifestazioni
fieristiche) e successive modifiche ed integrazioni.