Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale, e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento attuativo, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) e successive modifiche ed integrazioni.