Art. 2. D e f i n i z i o n i Ai fini della presente legge si intendono per: a) "manifestazioni fieristiche", le attivita' commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie: 1) "fiere generali" senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti; 2) "fiere specializzate", limitate ad uno e piu' settori merceologici o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualita' di visitatore; 3) "mostre mercato", limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti; b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a Paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attivita' fieristiche o i loro rappresentanti; c) "visitatori", coloro che accedono alle attivita' fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna; d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale; e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attivita' di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche; f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartiere fieristici; g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilita', a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attivita' fieristica.