Art. 2.
                       D e f i n i z i o n i

    Ai fini della presente legge si intendono per:
      a) "manifestazioni   fieristiche",   le  attivita'  commerciali
svolte  in  via  ordinaria  in regime di diritto privato ed in ambito
concorrenziale   per   la   presentazione   e   la  promozione  o  la
commercializzazione,  limitate  nel  tempo  ed  in  idonei  complessi
espositivi,  di  beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad
operatori   professionali   del   settore  o  dei  settori  economici
coinvolti.  Tra  le  manifestazioni  fieristiche  si  individuano  le
seguenti tipologie:
        1) "fiere generali" senza limitazione merceologica, aperte al
pubblico,  dirette  alla presentazione e all'eventuale vendita, anche
con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
        2)  "fiere  specializzate",  limitate  ad  uno e piu' settori
merceologici   o   tra   loro   connessi,  riservate  agli  operatori
professionali,  dirette alla presentazione e alla promozione dei beni
e  dei  servizi  esposti,  con  contrattazione solo su campione e con
possibile accesso del pubblico in qualita' di visitatore;
        3)   "mostre   mercato",  limitate  ad  uno  o  piu'  settori
merceologici  omogenei  o  connessi  tra  loro,  aperte  al  pubblico
indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione
o anche alla vendita dei prodotti esposti;
      b) "espositori",   quanti   partecipano   alla   rassegna   per
presentare,  promuovere  o  diffondere  beni  e  servizi,  siano essi
produttori,  rivenditori,  enti  pubblici e associazioni appartenenti
anche  a  Paesi  esteri  operanti nei settori economici oggetto delle
attivita' fieristiche o i loro rappresentanti;
      c) "visitatori",    coloro    che   accedono   alle   attivita'
fieristiche,   siano   essi  pubblico  indifferenziato  od  operatori
professionali  del  settore  o  dei  settori  economici oggetto della
rassegna;
      d) "quartieri  fieristici", le aree appositamente attrezzate ed
edificate  per  ospitare  manifestazioni  fieristiche internazionali,
ovvero   nazionali   e   regionali  e  a  tal  fine  destinate  dalla
pianificazione urbanistica territoriale;
      e) "organizzatori  di  manifestazioni",  i  soggetti pubblici e
privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attivita' di
progettazione,   realizzazione   e   promozione   di   manifestazioni
fieristiche;
      f) "superficie   netta",   la   superficie  in  metri  quadrati
effettivamente  occupata,  a  titolo  oneroso,  dagli  espositori nei
quartiere fieristici;
      g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilita', a
qualunque   titolo,  dei  quartieri  fieristici,  anche  al  fine  di
promuovere l'attivita' fieristica.