Art. 7.
                        Calendari fieristici
    1.  Entro il 30 novembre di ogni anno e' pubblicato il calendario
regionale   delle   manifestazioni   fieristiche   comunicate   dagli
organizzatori per l'anno successivo.
    2.  Il  calendario  ha  anche  una  proiezione pluriennale per le
manifestazioni  fieristiche internazionali che si tengono con cadenze
superiori all'anno.
    3.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  gli  organizzatori  di
manifestazioni  fieristiche  comunicano  alla Regione la richiesta di
inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento
della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la
richiesta  per  la  qualifica  locale.  Fatto  salvo il diritto degli
organizzatori   ad  effettuare  comunque  la  manifestazione  decorsi
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  alla  Regione,  qualora  tale
comunicazione   pervenga   alla   Regione   dopo   il  31 gennaio  la
manifestazione  decade  dal  diritto  di  inserimento  nel calendario
regionale relativo all'anno seguente.
    4.  Entro  il  31 marzo  di  ogni  anno  la Regione comunica agli
organizzatori  il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si
intende  definitivo  salvo  la  verifica,  da  attuarsi  in  sede  di
coordinamento  interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con
manifestazioni di altre regioni.
    5. Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il
calendario    regionale   per   le   manifestazioni   con   qualifica
internazionale   nazionale   e   regionale,   che  contribuira'  alla
formazione del calendario nazionale.
    6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) provvedono
alla  trasmissione  alla  Regione  dei calendari delle manifestazioni
locali   comunicate   ai  comuni,  entro  il  15 settembre  dell'anno
precedente  a  quello  in  cui  si  svolgono le manifestazioni, sulla
scorta  di  un  elenco  predisposto dai comuni e trasmesso alle CCIAA
competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.