Art. 2. V a r i a z i o n e l. Sono apportate, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione dell'entrata ed allo Stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2002, approvato con legge regionale 26 luglio 2002, n. 16, le variazioni alle unita' previsionali di base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle A e B di cui alla presente legge. 2. Le tabelle A e B costituiscono la nota di variazione di cui alla lettera d), comma 6, Art. 20, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, con la quale si rettifica il bilancio annuale 2002, come variato con delibera di giunta regionale n. 5237 del 25 ottobre 2002, adottata ai sensi dei commi 4, 5, 6, 9 e 11 dell'Art. 29 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.