Art. 2.
                         V a r i a z i o n e

    l.  Sono  apportate, in termini di competenza e cassa, allo stato
di  previsione  dell'entrata  ed allo Stato di previsione della spesa
del  bilancio  annuale  per  l'esercizio  2002,  approvato  con legge
regionale   26 luglio   2002,   n.  16,  le  variazioni  alle  unita'
previsionali di base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle
A e B di cui alla presente legge.
    2.  Le  tabelle  A e B costituiscono la nota di variazione di cui
alla  lettera  d),  comma 6, Art. 20, della legge regionale 30 aprile
2002,  n. 7, con la quale si rettifica il bilancio annuale 2002, come
variato con delibera di giunta regionale n. 5237 del 25 ottobre 2002,
adottata  ai sensi dei commi 4, 5, 6, 9 e 11 dell'Art. 29 della legge
regionale 30 aprile 2002, n. 7.