Art. 3. Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria 1. Per la copertura della quota di pertinenza regionale degli ulteriori disavanzi accertati della spesa sanitaria relativi a tutto il 31 dicembre 2000, e' autorizzata la contrazione di mutui fino ad un massimo di 907 milioni di euro da attivarsi ai sensi della vigente normativa in materia di copertura dei suddetti disavanzi. 2. L'onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale ed interessi, e a carico della unita' previsionale di base 7.25.046 "Rimborso di prestiti e mutui". 3. Per l'attuazione del presente articolo e' consentito apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio 2002, anche tra unita' previsionali di base diverse.