Art. 3.
            Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria

    1.  Per  la  copertura  della quota di pertinenza regionale degli
ulteriori  disavanzi accertati della spesa sanitaria relativi a tutto
il  31 dicembre  2000, e' autorizzata la contrazione di mutui fino ad
un massimo di 907 milioni di euro da attivarsi ai sensi della vigente
normativa in materia di copertura dei suddetti disavanzi.
    2. L'onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale
ed  interessi,  e a carico della unita' previsionale di base 7.25.046
"Rimborso di prestiti e mutui".
    3. Per l'attuazione del presente articolo e' consentito apportare
le  necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio 2002, anche tra
unita' previsionali di base diverse.