(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 29 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'Art. 1 le parole «della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite con le seguenti: «del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)». 2. Il comma 2 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente: «2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione).». 3. Dopo il comma 2 dell'Art. 1. della legge n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti: «3. La Regione e le agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita' della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita' della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale. 4. La Regione e le agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.».