Art. 10. Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 25 del 1999 1. La lettera b) del comma 1 dell'Art. 10 e' sostituita con la seguente: «b) determina il superamento delle gestioni dirette di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita' che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'Art. 8-ter;». 2. Al comma 2 dell'Art. 10 dopo il punto e' aggiunto il periodo seguente: «quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.». 3. Il comma 3 dell'Art. 10 e' sostituito dal seguente: «3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.». 4. Alla lettera a) del comma 4 dell'Art. 10 la parola «sei» e' sostituita con «cinque» e la lettera c) del comma 4 e' soppressa. 5. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui all'Art. 14, comma 2-bis. 4-ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'Art. 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e' rideterminata sulla base del requisito maturato. 4-quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.».