Art. 10.
     Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  La  lettera  b) del comma 1 dell'Art. 10 e' sostituita con la
seguente:
      «b)  determina  il superamento delle gestioni dirette di quelle
non  rispondenti  a  criteri di efficienza, efficacia ed economicita'
che,  previo  confronto  comparativo  sulla base di criteri di natura
tecnica,   economica  e  imprenditoriale  delle  possibili  soluzioni
gestionali  e tenuto conto del superamento della frammentazione delle
gestioni,  confluiscono  nelle gestioni salvaguardate o sono affidate
ad  un  nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di
cui all'Art. 8-ter;».
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 10 dopo il punto e' aggiunto il periodo
seguente:  «quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della
medesima   legge  restano  ferme  sino  alla  loro  scadenza  qualora
l'affidamento   sia   avvenuto   attraverso   procedure  ad  evidenza
pubblica.».
    3. Il comma 3 dell'Art. 10 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Entro  diciotto  mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con
ciascuna  gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi
della  lettera  b)  del  comma 1, una convenzione per la gestione nel
periodo  di  transizione  del  servizio  idrico  integrato,  ai sensi
dell'Art.  11  della  legge  n.  36 del 1994, di durata triennale. La
stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.».
    4.  Alla  lettera  a) del comma 4 dell'Art. 10 la parola «sei» e'
sostituita con «cinque» e la lettera c) del comma 4 e' soppressa.
    5. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
    «4-bis.  Le  durate  di  cui  ai commi 3 e 4 trovano applicazione
anche  nel  caso  in  cui  il  gestore  esplichi  il  servizio con le
modalita' di cui all'Art. 14, comma 2-bis.
    4-ter.  Qualora  al  momento  dell'adeguamento  della convenzione
previsto  all'Art.  12,  comma 3 si siano verificate le condizioni di
cui  al  comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e'
rideterminata sulla base del requisito maturato.
    4-quater.  In  ogni  caso  i  termini di cui al comma 4 decorrono
dalla  data  di  scadenza  del  termine  entro  il  quale deve essere
stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.».