Art. 12. Modificazione all'Art. 12 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 2 dell'Art. 12 dopo le parole «e' predisposto» e' aggiunto il seguente periodo: «nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'Art. 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) nonche». 2. Il comma 3 dell'Art. 12 e' sostituito dal seguente: «3. nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'Art. 10, comma 3, la stessa e' adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 «un anno dall'approvazione dello stesso.».