Art. 12.
   Modificazione all'Art. 12 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  2  dell'Art. 12 dopo le parole «e' predisposto» e'
aggiunto  il  seguente  periodo: «nel rispetto del piano regionale di
tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'Art. 113, comma 1,
lettera  b)  della  legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del
sistema regionale e locale) nonche».
    2. Il comma 3 dell'Art. 12 e' sostituito dal seguente:
    «3.  nel  caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a
quella  prevista  all'Art. 10, comma 3, la stessa e' adeguata secondo
le  previsioni del piano di cui al comma 1 «un anno dall'approvazione
dello stesso.».