Art. 14.
     Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 25 del 1999
    1. Al comma 1 dell'Art. 14 le parole «la Regione» sono sostituite
con   le  seguenti:  «La  giunta  regionale  sentita  la  commissione
consiliare competente,».
    2. Dopo il comma 2 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.   L'espletamento   del   servizio  pubblico  puo'  essere
effettuato   dal  gestore  affidatario  anche  a  mezzo  di  societa'
operative  da esso controllate maggioritariamente a condizione che le
stesse  siano  in  possesso  dei  requisiti richiesti dall'agenzia di
ambito  per  l'affidamento  del  servizio.  In  tale caso l'eventuale
scelta  del  socio  privato  delle  societa'  operative e' effettuata
attraverso  procedure  ad  evidenza  pubblica.  L'agenzia  di  ambito
sottopone  al  gestore,  un  disciplinare d'obbligo che garantisca il
rispetto  da  parte  delle  societa'  operative  delle clausole della
convenzione per la gestione del servizio.».
    3.  Al comma 3 dell'Art. 14 dopo il punto e' aggiunto il seguente
periodo «le agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento
nel   caso  in  cui  il  territorio  limitrofo  servito  dal  gestore
appartenga ad altra Regione.».
    4. Il comma 4 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente:
    «4.  In  presenza  alla  data di entrata in vigore della presente
legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali
proprietario  di  sistemi  di  captazione,  adduzione e distribuzione
primaria,  fornitore  all'ingrosso  del  servizio idrico integrato di
piu'   ambiti   territoriali   ottimali,   le  agenzie  degli  ambiti
interessati  coordinano  tra  loro le misure unitarie da assumere nei
confronti  di  tale  soggetto  determinando lo schema di ripartizione
della  risorsa  tra i diversi gestori. e la relativa tariffa, al fine
di   perseguire   l'omogeneita'   gestionale   e  trattativa  nonche'
l'economicita'  complessiva  del  sistema.  Le misure adottate devono
essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale
e   regionale   nel   settore  delle  risorse  idriche.  Il  soggetto
proprietario   dei   medesimi   sistemi   puo'   effettuare,   previa
deliberazione  degli  enti  locali  assunta  in  sede  di agenzia, la
gestione  delle  reti  e  degli  impianti  funzionali  alle attivita'
previste  nel  presente comma. Tale facolta' si estende anche al caso
di  ulteriore  acquisizione da parti del medesimo soggetto, fornitore
del  servizio  idrico  inte  grato,  della  proprieta'  di sistemi di
captazione, adduzioni e distribuzione primaria.».
    5. Dopo il comma 5 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.  Le  agenzie  di  ambito  prevedono nella convenzio ne di
primo  affidamento  il  subentro  del  gestore  del  servizio  idrico
integrato  nei contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali
alla    gestione    del   servizio,   stipulati   dal   gestori   non
salvaguardati.».