Art. 14. Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'Art. 14 le parole «la Regione» sono sostituite con le seguenti: «La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente,». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle societa' operative e' effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'agenzia di ambito sottopone al gestore, un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle societa' operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.». 3. Al comma 3 dell'Art. 14 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo «le agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.». 4. Il comma 4 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente: «4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di piu' ambiti territoriali ottimali, le agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori. e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneita' gestionale e trattativa nonche' l'economicita' complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi puo' effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attivita' previste nel presente comma. Tale facolta' si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parti del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico inte grato, della proprieta' di sistemi di captazione, adduzioni e distribuzione primaria.». 5. Dopo il comma 5 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le agenzie di ambito prevedono nella convenzio ne di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali alla gestione del servizio, stipulati dal gestori non salvaguardati.».