Art. 17.
     Modifiche all'Art. 17 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Alla  lettera  e)  del comma 1 dell'Art. 17 sono soppresse le
parole «di riferimento».
    2. Il comma 2 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente:
    «2.  Nel  caso cui la convenzione abbia durata superiore a quella
prevista  all'Art.  16,  comma  1,  lettera  c) la stessa e' adeguata
secondo  le  previsioni  del  piano  di  cui al comma 1 entro un anno
dall'approvazione dello stesso.».