Art. 17. Modifiche all'Art. 17 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 17 sono soppresse le parole «di riferimento». 2. Il comma 2 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'Art. 16, comma 1, lettera c) la stessa e' adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.».