Art. 18.
     Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  1  dell'Art.  18  sono  soppresse  le  parole  «di
riferimento».
    2. Dopo il comma 1 dell'Art. 18 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis  al  fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro
territoriale,   l'agenzia   puo'  articolare  le  tariffe  per  fasce
territoriali e per tipologia d'utenza.».
    3. Il comma 2 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente:
    «2.  la  tariffa  applicata  all'utenza ai sensi dell'Art. 49 del
decreto  legislativo  n.  22 del 1997 assicura la copertura integrale
dei  costi  del  servizio  ivi  compresi  quelli per il recupero e lo
smaltimento  dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi.
A  tal  fine  i gestori dello smaltimento concordano con l'agenzia il
prezzo  del  recupero  e dello smaltimento articolato per tipologia e
caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti piu'
del   20   per   cento   da   quello   medio  regionale,  determinato
periodicamente  dall'autorita'  di  cui  all'Art.  20  della presente
legge,  dello  scostamento deve essere data apposita motivazione e la
medesima e' sottoposta al parere dell'autorita'.».