Art. 18. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'Art. 18 sono soppresse le parole «di riferimento». 2. Dopo il comma 1 dell'Art. 18 e' aggiunto il seguente: «1-bis al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'agenzia puo' articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.». 3. Il comma 2 dell'Art. 18 e' sostituito dal seguente: «2. la tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'Art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti piu' del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'autorita' di cui all'Art. 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima e' sottoposta al parere dell'autorita'.».