Art. 19. Inserimento dell'Art. 18-bis nella legge regionale n. 25 del 1999 1. Dopo l'Art. 18 e' aggiunto il seguente: «Art. 18-bis (Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani). - 1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) l'agenzia subentra ai comuni nel rapporto con le forme di gestione. 2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicita'. Le agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione. 3. Le agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attivita' realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'agenzia puo' autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attivita' rispetto a quelle previste in convenzione. 4. Le agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. 5. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle societa' operative e' effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle societa' operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.».