Art. 19.
  Inserimento dell'Art. 18-bis nella legge regionale n. 25 del 1999
    1. Dopo l'Art. 18 e' aggiunto il seguente:
    «Art.  18-bis  (Gestione imprenditoriale del servizio di gestione
dei  rifiuti  urbani).  - 1. Con la stipulazione della convenzione di
cui all'art. 16, comma 1, lettera c) l'agenzia subentra ai comuni nel
rapporto con le forme di gestione.
    2.  In  presenza  di un soggetto gestore del servizio di gestione
dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi,
le agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a
garantire   al   soggetto   stesso   l'omogeneita'  delle  condizioni
gestionali  e  tariffarie  del  servizio  al  fine di conseguire piu'
elevati  livelli di efficienza, efficacia ed economicita'. Le agenzie
assumono  le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il
territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.
    3.  Le  agenzie  di  ambito,  per conseguire maggiori convenienze
economiche  e  gestionali,  prevedono nelle convenzioni con i gestori
del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attivita' realizzabili
con  il  ricorso  ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute
esigenze  organizzative l'agenzia puo' autorizzare il gestore, previa
richiesta  del  medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento
di ulteriori attivita' rispetto a quelle previste in convenzione.
    4.  Le  agenzie  di  ambito  prevedono nella convenzione di primo
affidamento  il  subentro  del  gestore  del servizio di gestione dei
rifiuti  urbani  nei  contratti  in  essere,  relativi  ad  attivita'
strumentali  alla  gestione  del  servizio, stipulati da soggetti che
esercitavano  la  gestione  diretta  o  non  rispondenti a criteri di
efficienza, efficacia ed economicita'.
    5.  L'espletamento  del  servizio pubblico puo' essere effettuato
dal  gestore  affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso
controllate maggioritariamente.  In  tale caso l'eventuale scelta del
socio  privato  delle  societa'  operative  e'  effettuata attraverso
procedure  ad  evidenza  pubblica.  L'agenzia  di ambito sottopone al
gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte
delle  societa'  operative  delle  clausole  della convenzione per la
gestione del servizio.».