Art. 2. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 5 dell'Art. 2 le parole «decorsi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c)».