Art. 2.
      Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  5 dell'Art. 2 le parole «decorsi cinque anni» sono
sostituite  dalle  seguenti: «successivamente alla stipulazione della
convenzione  prevista  all'Art.  10,  comma 3 e all'Art. 16, comma 1,
lettera c)».