Art. 23. Modifiche all'Art. 22 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 2 dell'Art. 22 le parole «opera alle dipendenze funzionali dell'autorita' di cui all'Art. 20; su indicazione e richiesta» sono soppresse e dopo le parole «legge regionale 19 aprile 1995, n. 44» sono aggiunte le seguenti: «in raccordo anche con gli osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'Art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale).».