Art. 23.
     Modifiche all'Art. 22 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  2  dell'Art.  22  le parole «opera alle dipendenze
funzionali  dell'autorita'  di  cui  all'Art.  20;  su  indicazione e
richiesta» sono soppresse e dopo le parole «legge regionale 19 aprile
1995, n. 44» sono aggiunte le seguenti:
    «in  raccordo  anche  con gli osservatori provinciali sui rifiuti
istituiti  ai  sensi dell'Art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001,
n. 93 (disposizioni in campo ambientale).».