Art. 24. Modifiche all'Art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999. 1. Il comma 1 dell'Art. 23 e' sostituito dal seguente: «1) ciascuna agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'Art. 24, gli schemi di riferimento delle carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici al servizio di gestione di rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonche' dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le carte di servizio sono redatte dal gestore in conformita' ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'Art. 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' agli indirizzi emanati dall'autorita'.».