Art. 24.
     Modifiche all'Art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999.
    1. Il comma 1 dell'Art. 23 e' sostituito dal seguente:
    «1)  ciascuna  agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei
comitati  consultivi  degli  utenti di cui all'Art. 24, gli schemi di
riferimento  delle  carte  di  servizio  pubblico relative ai servizi
idrici  al  servizio  di  gestione di rifiuti urbani, con indicazione
degli  standard  dei  singoli  servizi,  nonche'  dei diritti e degli
obblighi  degli utenti. Le carte di servizio sono redatte dal gestore
in  conformita'  ai principi contenuti nelle direttive del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  27 gennaio  1994  e  29 aprile  1999 e
comunque  agli  atti  previsti  all'Art.  11,  comma  2  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  286  (riordino e potenziamento dei
meccanismi  e  strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti    e    dei    risultati   dell'attivita'   svolta   dalle
amministrazioni  pubbliche, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), nonche' agli indirizzi emanati dall'autorita'.».